STATUTO
1. ASSOCIAZIONE CULTURALE “TRIBU’ DEL BADNIGHTCAFE’ “
In data è costituita l’Associazione Culturale “Tribù del Badnightcafè”.
E’ una libera Associazione, apartitica, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile Italiano,nonché del presente Statuto.
2. SEDE
L’ Associazione ha sede a Torino.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sul territorio della Regione Piemonte.
3. TITOLARITA’ DEL MARCHIO
Il marchio BADNIGHTCAFE’, registrato in data presso ed i loghi ad esso eventualmente associati sono di esclusiva proprietà del depositario del marchio stesso che lo concede a titolo non oneroso all’Associazione “Tribù del Badnightcafè” fino a revoca.
In caso di revoca nessuna forma di indennizzo materiale o immateriale sarà dovuto dal proprietario del marchio all’Associazione o ad eventuali soggetti terzi.
La revoca dell’utilizzo del marchio e dei loghi ad esso eventualmente associati avviene dietro semplice presentazione di comunicazione da parte del titolare del marchio.
4. SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Tribù del Badnightcafè” persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e diffondere le possibilità di espressione artistica, mediante tutte le metodologie espressive note (pittura, scultura, musica, teatro, fotografia, cinematografia, letteratura) sia attraverso lo sviluppo di canali comunicativi nuovi e non collaudati, attraverso la sperimentazione espressiva e rappresentativa, mediante l’utilizzo di strumenti comunicativi ed espressivi anche di nuova, recente e/o originale realizzazione;
b) promuovere e diffondere le possibilità comunicative offerte da Internet, nel massimo rispetto della libertà e delle scelte individuali, favorendo il confronto interpersonale volto al rispetto reciproco;
c) favorire e sviluppare comunità virtuali nell’ottica della suddetta libertà di comunicazione, finalizzandone lo sviluppo ed interconnessione con elementi culturali ed artistici di varia provenienza, favorendo la contaminazione in termini di tempi, luoghi, radici, di forme di espressione artistica e culturale in senso lato;
d) promuovere e sviluppare la cultura informatica, diffondendola all’interno della comunità virtuale, in un’ottica di sviluppo della rete di comunicazione globale tra le persone, quale strumento essenziale per lo scambio culturale ed artistico delle idee;
d) promuovere e sviluppare possibilità di utilizzo dei mezzi di comunicazione virtuale intesi come strumenti per l’abbattimento delle barriere architettoniche, politiche, sociali, religiose, geografiche e culturali.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.
5. ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Tribù del Badnightcafè” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a) utilizzare i canali messi a disposizione da Internet, utilizzare software già esistente per la comunicazione virtuale, o contribuire svilupparne di nuovi, purché si tratti di attività svolte non a fine di lucro
b) organizzare attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezioni
c) organizzare eventi e incontri reali tra i membri della comunità virtuale
d) organizzare eventi culturali quali mostre, concerti, meetings, seminari, convegni, performances, aperti anche ai non iscritti all’Associazione;
e) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, anche on line, su argomenti a carattere informatico, artistico, sociale, storico, letterario;
f) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
g) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
i) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
l) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell’arte; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e alla costituzione di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente connesso agli scopi istituzionali dell’Associazione.
6. DEFINIZIONE DEI SOCI
L’Associazione “Tribù del Badnightcafè” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, accettano lo Statuto e l’eventuale regolamento interno.
Soci
Sono “Soci” dell’Associazione “Tribù del Badnightcafè” persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte), non sono soggette a rivalutazione e non possono essere restituite.
Sostenitori
Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscono agli scopi della Associazione con un contributo che verrà determinato dal Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali od immateriali.
La durata della qualifica di Sostenitore è stabilita dal Direttivo in relazione alla natura e alla entità del conferimento.
Patrocinanti
Possono ottenere la qualifica di “Patrocinanti” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Associazione, contribuiscono alla sopravvivenza della
medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal Direttivo.
E’ ammesso anche il patrocinio un forma occasionale e/o unica, finalizzato alla realizzazione di singoli eventi od attività nelle forme precedentemente descritte, per gli scopi previsti dallo Statuto dell’Associazione.
La qualifica di Aderente è deliberata dal Direttivo e dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Fondatori
Sono “Fondatori” coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Associazione e le persone fisiche e giuridiche che, a giudizio del Direttivo, abbiano contribuito in modo rilevante con l’apporto di beni, denaro o della propria opera all’attività della Associazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo su indicazione dei Fondatori, entro due anni dalla costituzione della Associazione.
I fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, mentre i fondatori persone giuridiche fino al momento in cui non vi verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge ovvero siano sottoposte a procedure concorsuali. Le persone fisiche, in caso di rinuncia, possono trasmettere tale qualifica a persona designata per iscritto con lettera inviata al Presidente della Associazione e al Presidente del Collegio dei Revisori. Con la stessa modalità possono designare la persona che li sostituirà in caso di morte.
7. AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, dal Consiglio Direttivo all’unanimità, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento, entro dieci giorni dall’ammissione, della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno.
Il Consiglio Direttivo si riserva la possibilità di vietare l’ammissione all’Associazione “Tribù del Badnightcafè” nel caso in cui ritenga che il richiedente non sia interessato o in grado di rispettare gli scopi istituzionali.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.
8. PROCEDURA PER L’AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Nella domanda di ammissione, devono essere assunti i seguenti impegni:
· sottostare alle norme del presente Statuto ed alle norme tecniche approvate dal Consiglio Direttivo;
· provvedere al pagamento della quota d’iscrizione per l’anno in corso all’atto dell’ammissione;
· provvedere al regolare pagamento delle quote associative entro i termini deliberati dal Consiglio Direttivo e versare le altre contribuzioni deliberate dagli organi della Associazione. Sulle domande
di ammissione decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, sentito il parere dei soci ordinari. L’ ammissione dei soci onorari e sostenitori è decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
9. RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta, anche su formato elettronico, da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal regolamento interno o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata al medesimo in forma scritta, anche su formato elettronico, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dal Collegio dei Probiviri nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
10. RISORSE ECONOMICHE
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo
b) dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione
c) eventuali beni, immobili e mobili
d) eventuali rimborsi
e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo
f) eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo, che ne determina l’ammontare
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Nel caso in cui l’Associazione realizzasse utili, questi saranno reinvestiti all’interno dell’Associazione al solo ed unico fine di promuovere gli scopi istituzionali. Eventuali eccedenze saranno devolute ad altre Associazioni No Profit, su delibera del Consiglio Direttivo.
I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.
Il patrimonio della Associazione è costituito:
. dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
. dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
. dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
. dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
. da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
11. FONDO DI GESTIONE
Il fondo di gestione della Associazione è costituito:
. dalle quote associative;
.dai contributi versati da soggetti terzi;
.eventuali liberalità e sponsorizzazioni;
.eccedenze attive delle gestioni annuali.
.dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Associazione medesima;
.da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
.da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
.dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori, degli Aderenti e dei Sostenitori;
.dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Il Fondo di gestione della Associazione é impiegato per il funzionamento della Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. La gestione del fondo di gestione spetta al Consiglio Direttivo il quale può, all’uopo, conferire i relativi poteri ad uno o più dei suoi membri e/o al segretario o Tesoriere.
12. CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Le misure dei contributi associativi relativi ai soci vengono fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. II Consiglio Direttivo può imporre ai soci la prestazione di idonea cauzione per il pagamento degli obblighi associativi. Tutti i soci hanno la facoltà di supportare economicamente le iniziative dell’Associazione mediante versamento di quote straordinarie in cambio di ritorno pubblicitario adeguato e concordato con il Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Possono essere deliberati dall’Assemblea contributi straordinari ed apertura di pubbliche sottoscrizioni, aperte anche a non iscritti all’Associazione. II pagamento delle quote associative deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della quota associativa per l’anno in corso da parte del Consiglio Direttivo. Nel caso di non pagamento e di non ricevimento di richieste scritte di dilazione, all’associato saranno richiesti interessi bancari correnti.
13. ESERCIZIO FINANZIARIO
L’attività della Associazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali. L’esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.Entro tale termine il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.
Il bilancio economico di previsione ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Fondatori e a tutti i Soci, accompagnati bdalla relazione sull’andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori.
Gli organi della Associazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Associazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
E’ vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
14. BILANCIO
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea Ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto, entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato, anche su formato elettronico.
15.ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) la Presidenza;
d) il Collegio dei Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
a) Assemblea generale dei Soci
L’Assemblea generale regolarmente convocata rappresenta tutti gli associati che sono pertanto vincolati dalle sue deliberazioni. All’Assemblea possono partecipare soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa. La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, mediante avviso contenente la data, il luogo e l’ora della riunione e l’ordine del giorno; l’avviso deve essere inoltrato almeno 20(venti) giorni prima della data di convocazione mediante comunicazione via fax, o per posta elettronica. Per particolari motivi di urgenza, le assemblee potranno essere convocate, a parità di modalità, con almeno sette giorni di preavviso.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Ogni socio ha diritto a un voto. I Sostenitori, e i Patrocinanti non hanno diritto di voto.
II diritto di voto viene esercitato dal socio o da altro socio da lui delegato per iscritto.
L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
a) elegge i membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i propri componenti
b) approva il bilancio preventivo e consuntivo
c) approva l’eventuale regolamento interno
d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi
In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci.
In seconda convocazione, anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle modifiche dello Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge Italiana
b) revoca il Consiglio Direttivo
c) delibera sull’eventuale scioglimento dell’Associazione
In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è valida se è presente la totalità dei soci.
In seconda convocazione è valida se sono presenti i due terzi dei soci.
In terza convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci.
In quarta convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31(trentuno) dicembre di ogni anno. L’assemblea deve essere inoltre convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità o quando ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione dell’ordine del giorno, da almeno quattro soci. La convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L’assemblea straordinaria può deliberare solo sugli argomenti esposti nell’ordine del giorno.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci; essa nomina un segretario anche estraneo all’Associazione e, per il caso di eventuali scrutini segreti, due scrutatori.
Le deliberazioni vengono prese per votazione che, nel caso di nomina di cariche hanno luogo per scrutinio segreto, salvo che la nomina avvenga per acclamazione. Nelle deliberazioni che riguardano le loro personali responsabilità, gli i titolari di cariche in seno all’Associazione non hanno diritto al voto. Per le deliberazioni riguardanti l’esclusione di soci, la effettuazione di spese straordinarie e per l’approvazione del rendiconto consuntivo, l’Assemblea delibera a maggioranza semplice. Le modifiche di Statuto devono essere deliberate dall’assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati sia in prima che in seconda convocazione con avviso a mezzo fax o per posta elettronica.
Le delibere dell’Assemblea verranno rese pubbliche mediante il Verbale dell’Assemblea stessa, redatto a cura del Segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni Socio ha diritto di consultare i Verbali delle sedute e di chiederne, a proprie spese, una copia, che può essere inviata anche su formato elettronico.
L’assemblea può avere luogo anche utilizzando gli strumenti comunicativi disponibili su internet in base ad un apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dai soci.
b) Consiglio Direttivo
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 3(tre) membri eletti dall’Assemblea e scelti fra i soci candidati dagli associati. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri, tra cui il Presidente, Amministratori, e i Soci eletti dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei Soci.
Se, durante il triennio di carica, il Consiglio si riduce a meno di metà dei suoi membri, l’intero Consiglio viene a decadere e l’Assemblea delle imprese associate dovrà procedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
a) il Presidente, su richiesta motivata
b) da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata
c) richiesta motivata e scritta, anche su formato elettronico, di almeno il 30% dei Soci.
Nella gestione i suoi compiti sono:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
b) redigere e presentare all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione
c) formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione
d) elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno
e) elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo
f) stabilire gli importi delle quote annuali dei Soci
g) ammettere nuovi Soci
h) escludere i Soci, salva successiva ratifica del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’art.8 del presente Statuto
i) ogni altro atto che si rendesse necessario per la corretta gestione dell’Associazione, nel rispetto degli scopi istituzionali.
II Consiglio ha tutti i più ampi poteri di amministrazione per la gestione dell’Associazione, salvo quelli riservati all’Assemblea a norma di legge.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, in caso di assenze o astensioni, prevale il voto del Presidente. II Consiglio sceglie un Segretario anche estraneo all’Associazione incaricato di reggere l’Ufficio di segreteria e di fungere eventualmente da tesoriere dell’Associazione.
II Segretario svolge, sotto le direttive del Presidente, tutti i compiti necessari per il funzionamento dell’associazione stessa.
I membri del Consiglio non sono responsabili verso gli associali per quanto da loro deliberato collegialmente in esecuzione del loro mandato ed in conformità allo Statuto e/o al Regolamento e/o alle norme approvate dall’Assemblea dell’Associazione.
Le delibere del Consiglio Direttivo verranno rese pubbliche mediante Verbale, redatto a cura del Segretario o di un componente dell’Assemblea appositamente nominato.
Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni Socio ha diritto di consultare i Verbali delle sedute e di chiederne, a proprie spese, una copia, che può essere inviata anche su formato elettronico.
Le riunioni possono avere luogo anche utilizzando gli strumenti comunicativi disponibili su Internet.
c) Presidente
II Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. II Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente non può durare in carica per più di due mandati consecutivi. II Consiglio Direttivo decide insindacabilmente su eventuali incompatibilità fra la carica di Presidente e l’eventuale presidenza o direzione di associazioni che potrebbero entrare in rapporto con I’Associazione.
Egli attua le deliberazioni del Consiglio ed è munito di ogni potere, allo scopo convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e le Assemblee.
Provvede in casi di urgenza agli atti di competenza del Consiglio, salvo sottoporli a questo per la ratifica.
E’ facoltà del Presidente nominare un Vice Presidente, tra i membri del Consiglio Direttivo, con funzioni di affiancamento e/o supplenza del Presidente stesso.
d) Revisori dei Conti
L’Assemblea nomina ogni tre anni tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti tra persone anche estranee agli associati. L’Assemblea designa il Presidente del Collegio dei Revisori. II Collegio dei Revisori dei Conti può controllare la gestione amministrativa dell’Associazione, verificando la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle scritturazioni contabili di Entrate ed Uscite dell’Associazione, nonché la conformità della gestione dei fondi e del patrimonio dell’Associazione alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione. II Collegio dei Revisori,quando abbia ritenuto di esercitare i propri poteri, riferisce, in merito ai controlli effettuati, all’Assemblea ordinaria annuale dei soci in sede di approvazione del rendiconto consuntivo.
e) Collegio dei Probiviri
Tutte le vertenze fra gli Associati e l’Associazione, nonché le vertenze fra i singoli Associati in relazione a questioni inerenti o connesse alle materie per le quali sono previsti interventi dell’Associazione, verranno definite da un Collegio di Probiviri nominati dall’Assemblea.
II Collegio di Probiviri sarà composto da due persone che verranno designate di volta in volta dal Consiglio Direttivo scegliendole in un elenco di 6 (sei) persone designate dall’Assemblea per un triennio. II Collegio dei Probiviri si pronuncia inoltre, in via definitiva, sull’applicazione di sanzioni agli associati che abbiano violato regolamenti o norme tecniche o direttive della Associazione. Vigila inoltre sulla prestazione e reintegrazione di idonee cauzioni da parte degli associati per garantire l’immediato pagamento degli obblighi associativi.
17. COMPENSI DEGLI ORGANI PREPOSTI
Tutte le cariche elettive sono gratuite. E’ vietato elargire compensi agli Organi Preposti dell’Associazione nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.
Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, sostenute nell’ambito dello svolgimento dei compiti svolti per raggiungere i fini istituzionali.
18. DISPOSIZIONI GENERALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento al Regolamento interno dell’Associazione che non fa parte integrante dello Statuto stesso e che potrà subire variazioni con deliberazione dell’assemblea secondo quanto previsto dall’art. 15. Per tutto quanto non previsto da Statuto e Regolamento interno si applicano le disposizioni di Legge.
19. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci convocati in Assemblea Straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni culturali di finalità similari o di altre associazioni No Profit.
20. CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.
Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.
La sede dell’arbitrato sarà Torino.